CATASTO - Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 04-01-2018, n. 119

CATASTO - Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 04-01-2018, n. 119

Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione del diritto di proprietà, controversie nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori. Pertanto, nell'ambito della giurisdizione ordinaria rientra la controversia sorta a seguito della delimitazione di una determinata area, con la variazione di intestazione catastale di taluni immobili, già intestati ai privati e ricadenti nell'area demaniale marittima.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. MOCCI Mauro - rel. Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -

Dott. CARBONE Enrico - Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29541/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

D.C.A., M.B., MA.BE., D.C.R.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2982/239/016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 17/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Svolgimento del processo

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello di D.C.A., M.B., Ma.Be. e D.C.R. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest'ultima aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione riguardo all'accertamento dei confini ed aveva respinto l'impugnazione dei contribuenti contro la rendita attribuita;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come rientrassero nella giurisdizione del giudice tributario le controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, figura ed estensione nonchè il classamento dei terreni.

Motivi della decisione

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 1: la giurisdizione del giudice tributario sarebbe inscindibilmente legata alla natura tributaria del rapporto e dunque al rispetto delle norme concernenti l'attribuzione o la modifica delle rendite catastali ovvero l'intestazione catastale e delle successive volture, non estensibile all'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali e pertanto, facendosi questione intorno alla demanialità della zona, la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario;

che gli intimati non hanno resistito;

che il motivo è fondato;

che, infatti, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione del diritto di proprietà, controversie nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori (Sez. U, n.26901 del 23/12/2016); che, pertanto, nell'ambito della giurisdizione ordinaria rientra certamente la controversia per cui è giudizio, sorta a seguito della delimitazione di una determinata area, con la variazione di intestazione catastale di taluni immobili, già intestati ai privati e ricadenti nell'area demaniale marittima del Comune di (OMISSIS);

che pertanto la predetta sentenza va cassata, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2018


Avv. Francesco Botta

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